Norme istitutive

DPCM n. 57 del 15 marzo 2024

Art. 24 Uffici dotati di autonomia speciale

Comma 2, lett. b/15: Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale

Art. 6 Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – DiVA

Comma 11: Nell’ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale

Art. 35 del DM n. 270 del 5 settembre 2024

1. L’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L’Istituto svolge attività di programmazione in materia di valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale. In particolare, sulla base delle linee guida e criteri formulati dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’Istituto:

a) definisce schemi e modelli giuridici, criteri economici e linee guida operative per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, anche in raccordo con le realtà territoriali;

b) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli digitali diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

c) predispone iniziative per favorire l’incremento della reddittività e della capacità di automantenimento finanziario degli istituti e dei luoghi della cultura statali;

d) svolge attività volte a monitorare la qualità dei prodotti culturali, rivolgendo attenzione anche alla creazione di prodotti di merchandising e di altro materiale comunicativo e promozionale;

e) cura l’elaborazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione economica del Sistema museale nazionale a livello nazionale e internazionale;

f) cura progetti di mostre, eventi, incontri in ambito nazionale e internazionale, finalizzati alla valorizzazione culturale ed economica degli istituti del Ministero;

g) cura la partecipazione degli istituti afferenti al Sistema museale nazionale a bandi in ambito internazionale ed eventi culturali, in stretta collaborazione con la Direzione generale Affari europei e internazionali;

h) supporta gli istituti del Sistema museale nazionale alla partecipazione con modalità pubblicoprivate ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per l’ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale;

i) promuove convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo culturale ed economico dei luoghi della cultura, ivi compresi quelli normalmente chiusi;

j) promuove accordi di valorizzazione ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con enti del Terzo Settore per lo sviluppo culturale ed economico dei luoghi della cultura, ivi compresi quelli normalmente chiusi;

k) coordina le attività relative alla partecipazione del Ministero a mostre, eventi e manifestazioni di promozione della cultura italiana anche all’estero;

l) supporta gli istituti afferenti al Sistema museale nazionale nel coordinamento delle attività volte a favorire partnership, anche mediante l’utilizzo di strumenti di incentivazione fiscale, per lo studio e l’implementazione di metodologie e soluzioni innovative, anche con strumenti digitali, finalizzate alla valorizzazione economica e alla promozione del patrimonio culturale;

m) coordina le politiche economiche dei prestiti dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;

n) cura i diritti patrimoniali immateriali;

o) elabora annualmente un rapporto sulle iniziative di valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale;

p) svolge l’istruttoria relativa agli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché al reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.